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UNICO 2009

L'acconto rilancia il previsionale e le rate

di Andrea Cioccarelli

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19 maggio 2009

La scadenza di Unico in periodo di crisi porta ad attente analisi di convenienza: il 16 giugno, infatti, scade il primo termine dei versamenti in acconto e molti si stanno domandando quanto possano essere «confermabili» i redditi presi a riferimento per il calcolo.

L'acconto in scadenza il 16 giugno (o 16 luglio, ma con la maggiorazione dello 0,4%) obbliga a versare un importo pari al 40% del 100% per i soggetti Ires (99% per i soggetti Irpef) delle imposte relative all'anno precedente, se si sceglie il metodo storico. Nel conteggio bisogna considerare l'evoluzione normativa, correggendo il reddito 2008 a seguito delle novità in vigore nel 2009. In pratica, occorre ricalcolare il reddito 2008 quale sarebbe emerso nel caso si fosse applicata la normativa 2009: per esempio in relazione alle spese per alberghi e ristoranti, dal 1° gennaio 2009 deducibili per il solo 75%, e sull'ammortamento dei beni nuovi, per i quali si ritorna a un dimezzamento dell'aliquota, superando il beneficio temporaneamente previsto per i beni nuovi, acquistati ed entrati in funzione nel 2008.

Il contribuente può ridurre l'importo da versare affidandosi al metodo previsionale: valutando cioé i redditi presunti in formazione nel corso dell'esercizio. È poi possibile rateizzare i versamenti, fino a un massimo di sei rate, ciascuna in scadenza a metà mese, da giugno a novembre.
Le imprese sono solite avvalersi delle dilazioni, il cui costo finanziario è interessante, e spostano alla scadenza di novembre la valutazione previsionale: non è mai sembrato opportuno correre il rischio di sottostimare il reddito e incorrere nelle sanzioni. Quest'anno, però, siamo di fronte a due fatti di rilievo che spingono a valutare attentamente costi e benefici del comportamento finanziario e fiscale. Da un lato, infatti, la stretta creditizia e l'affanno crescente nella raccolta di risorse finanziarie induce a cercare le vie per procrastinare i pagamenti, considerando il non brillante andamento della gestione nei primi mesi del 2009. Dall'altro l'alleggerimento delle sanzioni rende meno oneroso un eventuale errore di valutazione in sede di previsionale (si veda l'articolo sotto).

Nella tabella riportata a fianco, riferita a un acconto di 100mila euro, sono esaminati i casi di versamento dell'importo al 16 giugno; spostamento del versamento al 16 luglio, con un aggravio dello 0,4%, equivalente a un tasso annuo semplice del 4,8% e a un tasso del 4,72% ove si consideri la capitalizzazione trimestrale tipica dell'affidamento bancario; rateizzazione del pagamento, fino a un massimo di 6 rate mensili con ultima scadenza in novembre a un tasso dello 0,5% mensile (e quindi del 6% annuo, equivalente a un tasso del 5,87% ipotizzando una capitalizzazione trimestrale); riduzione dell'importo da versare, in base alla stima del reddito presunto in formazione, fruendo di un importante beneficio in termini finanziari, pari al tasso di interesse pagato sull'esposizione bancaria, ma esponendosi a un rischio sanzionatorio (correzioni tardive, oltre i 30 giorni, subiranno una sanzione del 3%, il cui onere effettivo è tanto minore quanto maggiore lo sfruttamento della dilazione temporale, oltre al conteggio di un tasso di interesse nella misura del 3% su base annua, equivalente a un 2,97% capitalizzato su base trimestrale).

Da tutto questo si ricava che:
- l'impresa che soffre di tensione finanziaria è fortemente orientata a sfruttare le dilazioni di pagamento: il costo effettivo del 4,72% o del 5,87% possono in molti casi essere inferiori a quanto riconosciuto ai finanziatori ordinari o rappresentare una scelta obbligata data la scarsità di risorse;
- la "tentazione" di ridurre l'acconto può essere forte, tanto per ragioni di carattere economico quanto per l'onere implicito in un eventuale errato conteggio, spesso inferiore a quello che un'impresa paga sugli sconfinamenti di conto corrente.

19 maggio 2009
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